Attenzione: Toscana in zona rossa da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha appena comunicato le risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico, chiarendo che la Toscana è stata inserita in zona rossa da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile.

I dati della Toscana, fa sapere Giani, hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal Governo Draghi di 250 su 100mila abitanti.

Nei giorni 3-4-5 Aprile, il nuovo decreto si sovrappone al provvedimento del Governo per la zona rossa prevista in tutta Italia.

Pertanto le limitazioni previste per la zona rossa, lo ribadiamo, da lunedì devono essere osservate in tutta la nostra regione, indistintamente dai comuni.

 LE REGOLE DA SEGUIRE PER LE ZONE ROSSE

 

Le differenze con la zona arancione: sono vietati anche gli spostamenti all’interno del proprio Comune tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità. Sono chiusi i negozi tranne le attività essenziali (elencate nell’allegato 23 del Decreto del 12 marzo). Sono chiuse le attività in presenza in tutte le scuole e università. Ricordiamo che fra i negozi essenziali non sono più previsti parrucchieri e barbieri, che quindi nelle zone rosse sono chiusi. Vediamo nel dettaglio.

 

SPOSTAMENTI

Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune salvo per motivi di lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione.

AUTOCERTIFICAZIONE

Chi dovrà uscire dovrà sempre portare con sé l’autocertificazione. Sarà consentito anche raggiungere le seconde case, purché all’interno della propria Regione, ma sempre con l’autocertificazione. ll modulo potrà essere prestampato o fornito dalle forze di polizia statali e alle polizie locali. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 

Scarica qui il MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE | PREFETTURA >

Nei giorni del 3,  4 e 5 aprile 2021, sarà  comunque consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno,  fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

BAR E RISTORANTI

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. 

ASPORTO: Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze come segue: 

  • dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande (identificate con codice ateco 56.3).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. 

È consentito il servizio di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire i contagi, nonché la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Restano aperti: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

NEGOZI

Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. 

La vendita dei beni consentiti, come di seguito riportato, può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti.

Attività di commercio al dettaglio consentite (Allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021):

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio 
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Restano aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. 

MERCATI

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, come ad esempio parrucchieri, estetiste e barbieri.

Sono consentite solo le seguenti attività:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • attività delle lavanderie industriali
  • altre lavanderie e tintorie
  • servizi di pompe funebri e attività connesse 

SCUOLE

Sospese le lezioni in presenza per tutti gli alunni, dagli asili nido alle scuole superiori. La didattica si svolge esclusivamente in modalità a distanza.

SPORT

Palestre piscine chiuse, eventi sportivi sospesi. Stop anche agli altri sport nei circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Consentito svolgere individualmente l’attività motoria in prossimità della propria abitazione, mantenendo il distanziamento e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

E’ consentito altresì lo svolgimento dell’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

CULTURA

Chiusura anche dei musei oltre alle altre attività di spettacolo già chiuse precedentemente.

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