Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Cura Italia

Il Capo dello Stato ha firmato il Decreto Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e già in vigore. Autorizzata l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020
Il commento di Confcommercio: “Un punto di partenza, ma occorre fare di più, molto di più”

 

Gentili associati,
come sapete, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge ‘Cura Italia’, che e’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è già in vigore. Complessivamente il decreto legge autorizza per l’emergenza l’emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l’anno 2020. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, passa pertanto con questo decreto legge, per l’anno 2020, da 58 a 83 miliardi di euro. Rinviato il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Potra’ svolgersi entro la seconda meta’ di settembre. Nessuna novità per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali.

“Il Decreto Cura Italia è un punto di partenza – è il commento di Confcommercio – ma occorre fare di più, molto di più. Nell’immediato serve una più ampia moratoria fiscale, poi serve un aiuto concreto per i danni subiti in termini di crollo di fatturato. insomma più liquidità alle imprese, e in prospettiva investimenti efficaci e sostegno alla domanda”.
Per prendere in carico al meglio tutte le vostre richieste al fine di beneficiare delle misure messe a disposizione dal Governo, vi ricordiamo che abbiamo aperto uno specifico sportello di assistenza “S.o.s. Impresa”. Lo sportello svolge sia attività di informazione, consulenza e svolgimento delle procedure necessarie per l’accesso alle varie misure previste dal Decreto, come ad esempio la richiesta di moratoria sui mutui, la richiesta di cassa integrazione in deroga e altri ammortizzatori sociali, sospensione degli adempimenti fiscali.

Per accedere a questo nuovo servizio, è necessario inviare una mail a assistenza@confcommerciogrosseto.it, indicando nome azienda, recapito telefonico ed esigenza specifica.

 

Ecco, in sintesi, cosa prevede il decreto per le imprese (rimandiamo alla parte finale per gli approfondimenti)

Decreto legge Cura Italia del 15 marzo 2020 – novità per le imprese del terziario

Sono quattro i fronti principali su cui interviene il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei ministri lunedì 15 marzo 2020 e riguardano il finanziamento per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza; il sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; il supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; e la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio Il Decreto-legge è immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione ma le norme possono essere modificate in sede di conversione in Legge.

Elenchiamo di seguito i principali interventi per imprese e gli addetti del terziario

Cassa integrazione e Fondo Integrazione salariale

La cassa integrazione in deroga viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Indennizzo per gli autonomi

È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea molto ampia di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, commercianti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. E’ istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi, compresi i professionisti iscritti agli ordini. Anche in questo caso occorrerà aspettare le circolari esplicative per capire come fruirne.

Rinvio delle scadenze di marzo

Per il settore turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse, sospensione, senza limiti di fatturato, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi

Il decreto dispone anche il deferimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-Ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cd “Saldo e stralcio”. Inoltre l’Agenzia delle entrate ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione, ovvero il 30 giugno 2020.

Sospensione dei termini per il pagamento delle rate di mutuo

Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale delle piccole e medie imprese, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sono inoltre previste misure di tutela per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti (che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020) e per i prestiti non rateali (la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020).

Fondo di garanzia

Viene stanziato un miliardo di euro per potenziare il fondo di garanzia destinato alle piccole e medie imprese. Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l’erogazione delle garanzie (gratuità della garanzia, fissazione dell’importo massimo a 1,5 milioni di euro, ammissibilità della rinegoziazione del debito, etc.).

Divieto di revoca del credito

Le PMI potranno disporre, fino al 30 settembre 2020, dei crediti di cassa e degli anticipi fatture che attualmente hanno in essere, sia sulla parte utilizzata che quella ancora disponibile. Gli stessi non potranno essere revocati. I prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020 rimarranno in essere, senza alcuna formalità, fino alla succitata data, unitamente ai rispettivi elementi accessori.

Altre misure

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Contratti di soggiorno – rimborsi a mezzo voucher

Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Ritenuta d’acconto professionisti

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile. Chi si avvale dell’opzione, rilascia un’apposita dichiarazione dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvede a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Affitti commerciali

A negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo. Attenzione che il decreto sembrerebbe fissare il bonus solo per gli immobili rientranti nella categoria castale C1 (negozi e botteghe). Anche in questo caso è necessario attendere la circolare relativa.

APPROFONDIMENTI

SCARICA QUI IL TESTO COMPLETO DEL DECRETO

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DI INTERESSE PER IL SISTEMA (CON INDICE)

 

 

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