Aggiornate le Linee Guida per la ripresa delle attività

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali + check list per la ristorazione e stabilimenti balneari

Nella seduta dello scorso 28 aprilela Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (SI PERGA DI PRENDERE VISIONE DEL DOCUMENTO, SCARICACANDO QUI LE NUOVE LINEE GUIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’).

Il testo, in parziale continuità con le linee guida precedentemente adottate, integra gli indirizzi applicabili ai specifici settori precisando, tuttavia, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico tali misure potranno essere modificate, anche in senso più restrittivo. Anche le Regioni conservano facoltà di prevedere diverse misure di prevenzione (anche più stringenti), se del caso, con protocolli ad hoc, in considerazione della specifica situazione del relativo territorio regionale.

Le suddette nuove linee guida verranno ufficialmente recepite dal Governo con il prossimo atto normativo che aggiornerà le misure sulla riapertura, ma secondo i nostri uffici è ragionevole ritenere che le stesse siano immediatamente efficaci e, dunque, già applicabili a tutte le attività che ai sensi del DPCM 2 marzo scorso. e del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” siano consentite secondo il cronoprogramma e le modalità ivi indicate (si veda IL CRONOPROGRAMMA).

PER I PUBBLICI ESERCIZI

Per quel che più interessa il settore dei PUBBLICI ESERCIZI, nel nuovo documento vengono disciplinate le attività della ristorazione e dei ricevimenti conseguenti alle cerimonie (allo stato vietati ex art. 16, comma 2 DPCM del 2 marzo u.s.), nonché degli stabilimenti balneari, in relazione alle quali, per facilitarne la comprensione, la FIPE CONFCOMMERCIO ha elaborato delle agevoli check listsSi veda in fondo alla presente newsletter.

Con riferimento alle ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE, il documento conferma che le misure di prevenzione sono applicabili per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
Tra le novità maggiormente rilevanti, rispetto alle precedenti linee guida, si segnalano i seguenti profili:

  • obbligo di adottare misure volte a evitare assembramenti al di fuori del locale e delle sue pertinenze;

  • in merito alla disposizione dei tavoli, si prevede la necessità di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso, estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio, e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto, a eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Contrariamente a quanto diffuso nelle scorse settimane dagli organi di stampa, rimane, quindi, confermata la misura minima di distanziamento di 1 metro, estendibile a 2 metri solo nel caso in cui nel territorio in cui viene prestata l’attività imprenditoriale si verifichi un aggravamento della situazione pandemica;

  • per la consumazione al banco, e in generale per gli esercizi che non dispongono di posti a sedere, viene confermato l’obbligo di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, suscettibile di essere esteso anche in questo caso a 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio e a eccezione delle persone non sottoposte a obblighi di distanziamento (tale aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

  • obbligo di mantenere aperte – salvo i casi in cui le condizioni metereologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano – porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni;

  • viene meno la previsione circa la possibilità di mettere a disposizione dei clienti riviste, quotidiani e materiale informativo (che invece veniva espressamente prevista nelle precedenti linee guida);

  • la necessità, per quel che riguarda i ricevimenti conseguenti alle cerimonie, che nei guardaroba gli indumenti e gli oggetti personali siano riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Poiché viene confermata la disposizione volta a favorire la consultazione online del menù tramite soluzioni digitali, si ricorda la stipulazione della convenzione Fipe – SmartTouch Menu®; in relazione, si veda qui https://www.smarttouch.it/convenzione_fipe/#:~:text=Cosa%20prevede%20la%20convenzione%20Fipe,piattaforma%2C%20ideata%20otto%20anni%20fa.

Come già anticipato, le nuove linee guida contengono anche una sezione relativa agli STABILIMENTI BALNEARI che, tuttavia, non ha subito modifiche di rilievo rispetto al precedente documento, fatta eccezione per il profilo concernente il necessario distanziamento tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) che passa da 1,5 metri a 1 metro.

Rimane invariata, invece, la misura concernente il distanziamento tra gli ombrelloni, in relazione ai quali occorre assicurare una superfice di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

SCARICA QUI LE UTILI CHECK LIST PER I PUBBLICI ESERCIZI

>> Scarica la check list RISTORAZIONE

>> Scarica la chek list STABILIMENTI BALNEARI

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