Come ben noto, Con il Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 si rende obbligatorio il GREEN PASS a far data dal 6 agosto 2021, per l’accesso ad una serie di servizi ed attività, tra cui i servizi di ristorazione svolti con consumo al tavolo al chiuso, piscine, palestre, fiere, centri termali, sale gioco.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso.
Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile, come uno smartphone o tablet.
Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
La App VERIFICA C19 scaricabile ai seguenti link:
– per chi ha sistema operativo IOS (Apple): https://apps.apple.com/app/verificac19/id1565800117
– per chi ha sistema operativo ANDROID (Samsung, Huawei, ecc.) https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19
L’interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L’ App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L’App mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. VIDEO TUTORIAL
Si ricorda che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all’interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari dei pubblici esercizi.
I titolari possono delegare soggetti terzi (scarica modello di delega), incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’obbligo di GREEN PASS non si applica ai bambini sino ai 12 anni compiuti e ai sogetti in base a certificazione medica rilasciata
Ecco i link per scaricare la cartellonistica da esporre all’ingresso del locale per ricordare al cliente di esibire il Green pass: