Turismo: dall’Agenzia delle Entrate ecco i dettagli del “Bonus Vacanze”
Con il “Decreto Rilancio” del 17 maggio 2020 è stata approvata la Tax credit vacanze, meglio conosciuta come Bonus Vacanze. Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Si chiarisce subito che per le strutture ricettive non vige l’obbligo di accettare il “Bonus vacanze”.
Chi invece intende accettarlo, dovrà indicarlo sui propri mezzi di comunicazione (sito, pagine social, pubblicità…).
Lo sconto applicato all’ospite in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato alla struttura ricettiva sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo, in compensazione mediante il modello F24. In alternativa il fornitore (la struttura ricettiva) può cedere il credito, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a banche e intermediari finanziari.
Per ogni soggiorno pagato parzialmente o totalmente con il bonus, dovrà essere rilasciata fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto (ad esempio fattura elettronica).
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – pdf.
>> Disponibile anche una guida – pdf d’uso e un sintetico vademecum – pdf che vi consigliamo di SCARICARE e leggere attentamente.
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ALTRI DETTAGLI SUL BONUS
L’80% del valore del “Bonus Vacanze” si ottiene come sconto al momento del pagamento per un soggiorno in hotel, agriturismo, b&b, affittacamere, cav, residence o altra tipologia di struttura ricettiva svolta in forma imprenditoriale, il restante 20% viene recuperato dal cittadino come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021.
(Ad esempio: il bonus da 500 euro sarà suddiviso in 400 euro di sconto immediato in hotel e 100 euro di detrazioni).
La prenotazione deve essere diretta oppure realizzata tramite agenzie di viaggio e tour operator, sono invece escluse le prenotazioni che provengono da piattaforme di prenotazione o portali telematici.
Chi può richiedere il bonus:
Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Il bonus deve essere speso al momento del pagamento in hotel o presso l’intermediario autorizzato.
Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo, chi lo richiede deve avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone denominata IO, l’app dei servizi pubblici.
Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
Come si usa lo sconto e la detrazione del bonus vacanze:
Al momento del pagamento presso la struttura ricettiva, il beneficiario del bonus comunica al fornitore del servizio il codice univoco o esibisce il QR-code.
La struttura ricettiva inserirà il codice fiscale dell’intestatario della fattura elettronica o documento commerciale. Il QR-code o codice univoco attribuito, così come l’importo del bonus, andranno inseriti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate seguendo una specifica procedura.
>> Alla procedura web si accede tramite l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o la Carta Nazionale dei Servizi.
Ottenuto il riscontro positivo dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto.
Da questo momento l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione del bonus, il fornitore recupera lo sconto effettuato tramite credito d’imposta di pari importo fruibile in compensazione tramite modello F24, oppure, come detto sopra, può cedere il credito, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, a banche e intermediari finanziari.
>> I nostri uffici rimangono a disposizione per ulteriori informazioni e per eventuale assistenza.
Gli interessati devono scrivere ad assistenza@confcommerciogrosseto.it.
Si specifica che chi usufruisce del servizio “Contabilità” sarà contattato direttamente dai nostri uffici.