Nuove ordinanze Regione Toscana 48-50

NUOVE ORDINANZE DELLA REGIONE TOSCANA

Alla vigilia della fase 2, sono state emesse due ordinanze dalla Regione Toscana, la n. 48 e la n. 50, importanti per i settori da noi rappresentati (si precisa che le ordinanze n. 41 e 38 sono state di conseguenza revocate)

Tra le novità, la n. 48 dispone per gli esercizi commerciali, tra l’altro, la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 (anche se si consiglia, ove possibile, di adottare la distanza di 1,8 m).

 

L’ordinanza 50, tra gli altri punti, consente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alle attività artigiane alimentari, oltre al delivery, la vendita da asporto di tutti gli alimenti, solidi e liquidi. Viene inoltre concessa la stessa possibilità alle aziende agrituristiche.

Tra gli altri punti che interessano la nostra categoria, l’Ordinanza 50 dispone:

– è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

– è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto;

– è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

– è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;

– è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

INOLTRE, in merito alle procedure di sicurezza, segnaliamo in particolare che l’ordinanza 48 dispone:

  • PROTOCOLLO ANTICONTAGIO: dal 6 maggio, chi non lo avesse già fatto in base alla precedente Ordinanza n. 38, ha l’obbligo di inviare esclusivamente in modalità telematica, tramite questo link
    https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari,  il Protocollo Anticontagio entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di riapertura dell’azienda. Per tutte le
    attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il
    protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, dovrà essere compilato il format
    on line all’indirizzo sopra riportato.
  • DISPOSITIVI: il datore di lavoro deve installare dispenser con gel mani o sapone, fornire mascherine e guanti monouso ai propri dipendenti.
  • SANIFICAZIONE: deve essere fatta una volta al giorno anche in maniera autonoma dal datore di lavoro.
  • REGISTRO SANIFICAZIONE: le pulizie devono essere ordinariamente registrate su carta o supporto digitale, tramite autocertificazione del datore di lavoro.
  • IMPIANTI AERAZIONE: gli impianti vanno obbligatoriamente sanificati, altrimenti dovranno restare spenti.
  • INGRESSI: le entrate devono essere contingentate. Può entrare una persona alla volta con il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
  • NEGOZI E LOCALI: vige l’obbligo per clienti e operatori di indossare le mascherine e sanificare le mani. A tal proposito, l’esercente deve mettere a disposizione dispenser con il gel.

SCARICA IL TESTO COMPLETO ORDINANZA N.48
SCARICA IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA N. 50

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