Anche le piccole imprese non energivore possono usufruire di un credito d’imposta sulle bollette della luce pari al 15%, purché abbiano contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW e abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30%.
L’agevolazione, stabilita all’art. 3 – comma 1 – del D.L. 21/2022, serve a compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica fino al mese di settembre 2022.
Per usufruire di questo credito d’imposta, le imprese devono dimostrare che il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo e secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30%del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Come previsto per altre agevolazioni, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.
Per le imprese non energivore è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite il codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” entro il 31.12.2022.
La fruizione del credito in compensazione può avvenire anche in più soluzioni, però la comunicazione dell’opzione per l’utilizzo del credito in compensazione è irrevocabile e rende il credito stesso non cedibile.
L’impresa che intende invece cedere il credito del bonus energia dovrà presentare comunicazione entro il 21 dicembre 2022, con le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.