Sommario: Oltre alla pensione di vecchiaia con una contribuzione minima di 20 anni, è ancora possibile ricorrere alle “deroghe Amato” del 1992 che prevedono almeno 15 anni di contributi versati. I requisiti necessari per le due possibilità di pensionamento.
Le riforme previdenziali che si sono susseguite negli ultimi anni, ed in particolare la “Manovra Salva-Italia” (L. n. 214/2011), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2012, hanno fortemente inasprito i requisiti minimi per accedere alla pensione. Dal 2012, ad oggi, abbiamo assistito a un incremento non solo dell’età pensionabile, ma anche dei contributi minimi necessari. Basti pensare, ad esempio, che per un lavoratore nel 2012 era sufficiente maturare 42 anni e 1 mese di contributi; ora, invece, occorrono ben 42 anni e 10 mesi (ossia 9 mesi in più).
Dunque, maturare gli anni contributivi necessari per accedere alla pensione, sia essa anticipata o di vecchiaia, sta diventando oggi giorno sempre più difficile. A questo punto sorge spontanea una domanda: è possibile ricevere una pensione anche se ancora non si sono raggiunti i contributi minimi per la pensione di vecchiaia, pari a 20 anni? La risposta tendenzialmente è positiva, purché si verifichino tre condizioni essenziali: raggiungere l’età stabilita dalla legge; perfezionare l’anzianità contributiva richiesta; cessare il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione.
Innanzitutto è bene ricordare che l’età anagrafica necessaria rimane quella ordinaria prevista dall’art. 24 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214. Quindi, per quest’anno bisogna raggiungere, sia per donne che per uomini, 67 anni d’età. Requisiti, questi, che aumenteranno precisamente di 3 mesi, per il biennio 2021-2022, quando bisognerà avere 67 e 3 mesi d’età.
Non solo, per la pensione di vecchiaia Inps occorre fare una distinzione tra il sistema retributivo o misto e quello contributivo, con le relative eccezioni.
Sistema retributivo o misto
I lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps, alle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della medesima o alla gestione separata in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono ottenere la pensione di vecchiaia al ricorrere dei seguenti due requisiti:
– un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, composta da contributi versati o accreditati a qualunque titolo,
– un’anzianità anagrafica variabile a seconda della gestione di appartenenza e dell’anno di riferimento per la decorrenza della pensione.
Un’eccezione che riguarda i lavoratori cosiddetti quindicenni
La cosiddetta Legge Amato, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, prevede tre possibilità per poter accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi, che prendono il nome di “deroghe Amato”. Ma chi sono i soggetti che possono ancora aderire a tali deroghe? Scopriamole di seguito.
La prima deroga è subordinata al verificarsi di due condizioni. In particolare, il lavoratore:
- deve aver maturato 15 anni di contribuzione (780 settimane) accreditate prima del 31 dicembre 1992. A tal fine, valgono i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione, ecc.;
- deve essere iscritto al Fondo lavoratori dipendenti o alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS. Sono inclusi anche gli iscritti ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost.
Il secondo modo previsto dalle deroghe Amato è quello di essere autorizzati al versamento dei contributi volontari in data anteriore al 31 dicembre 1992. Possono avvalersene i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Ago dell’Inps (Assicurazione Generale Obbligatoria) e per gli iscritti ex Enpals (non per gli iscritti all’ex Inpdap ed all’ex Ipost). Come per la prima deroga, sono utili i contributi volontari, obbligatori, figurativi, da riscatto e ricongiunzione e esteri.
Infine, la terza deroga Amato prevede l’obbligo di perfezionamento di un insieme di requisiti ed è valevole solo per i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o ad un fondo sostitutivo o esonerativo della medesima. In particolare è necessario aver maturato:
- 25 anni di anzianità assicurativa. In pratica, il primo contributo deve essere accreditato almeno 25 anni prima della data di maturazione dei requisiti per la pensione;
- 15 anni di contribuzione;
- almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane; non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.
Sistema contributivo
Anche i lavoratori per i quali opera il sistema contributivo, ovverosia quelli per i quali il primo accredito contributivo è avvenuto a partire dal 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione di vecchiaia, ai medesimi requisiti anagrafici e contributivi richiesti ai lavoratori appartenenti al sistema retributivo o misto. Tuttavia per tali lavoratori è richiesto qualcosa in più: l’importo della pensione deve essere superiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale (il cosiddetto importo soglia, pari, per il 2019 a euro 686,98).
Se tale ulteriore requisito non è rispettato, i lavoratori con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, per accedere alla pensione di vecchiaia, devono attendere il raggiungimento, nel 2019 di 71 anni di età e vantare almeno 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto ma non figurativa).
Anche il diverso requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alle aspettative di vita e, se nel 2012 era fissato in 70 anni, nel 2019 è a 71 anni per poi crescere ulteriormente.
In evidenza
Decorrenza pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui chi vuole beneficiarne ha compiuto l’età pensionabile richiesta o, se successivo, ha raggiunto i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva.
Le decorrenza è anticipata al giorno successivo alla maturazione dei requisiti per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO.
In ogni caso, per poter conseguire la pensione di vecchiaia è necessario interrompere il rapporto di lavoro subordinato, ma non l’attività di lavoro autonomo.
Per qualsiasi problematica attinente l’argomento trattato, l’invio della domanda di indennizzo all’Inps, o per altra questione di natura previdenziale, il Patronato 50&Più Enasco offre tutta la consulenza e l’assistenza necessarie.