Sommario: Con una recente circolare l’Inps ha chiarito la compatibilità e la decorrenza per poter usufruire delle prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici.
L’articolo 14 del DL 4/2019 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con la quota 100. I requisiti essenziali sono 62 anni di età e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Sono state, però, previste delle decorrenze differite rispetto al raggiungimento del diritto al pensionamento: dopo tre mesi per i dipendenti privati e dopo sei mesi per i dipendenti pubblici. Questo sistema ha reso necessario un “raccordo” tra le varie prestazioni, in particolare rispetto all’indennità di disoccupazione NASpI. Infatti, l’art.11 del D. Lgs. n. 22/2015, prevede tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.
Ora, con una recente circolare l’Inps ha esaminato e chiarito i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal DL n. 4/2019, soprattutto riguardo al riconoscimento e al mantenimento tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.
Sono stati chiarite le seguenti situazioni:
1. Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100. Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI
In questo caso, le domande di NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento con quota 100, non ne fanno richiesta, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs 22/2015. Lo stesso, se tali soggetti, si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono dalla prestazione. 2.Soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione Quota 100 Per coloro che sono stati ammessi al trattamento di pensione con Quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. Di conseguenza, si avrà il rigetto delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100. |
Mobilità ordinaria e in deroga
Coloro che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, ai sensi dell’articolo 14 del DL 4/2019, non accedono al trattamento di pensione Quota 100, possono continuare a fruire delle prestazioni di mobilità ordinaria o in deroga.
Invece, coloro che, a seguito di richiesta di accesso, sono ammessi al trattamento di pensione Quota 100, la prestazione decade dal primo giorno del mese in cui decorre il pensionamento.
Seguendo lo stesso discorso con riferimento alla NASpI, non potranno essere accolte le domande di indennità di mobilità in deroga per le quali la relativa fruizione dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione di pensione Quota 100.
NASpI e pensione anticipata
Anche la pensione anticipata è stata interessata dal DL 4/2019. In particolare, l’art.15, comma 1, stabilisce che i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.
Ne deriva che, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.
NASpI e “opzione donna”
Il DL 4/2019, ha reintrodotto la c.d. Opzione donna prevedendo all’art.16 che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni, se dipendenti, e di 59 anni, se autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.lgs 180/97 trascorsi: dodici mesi, dalla data di maturazione dei previsti requisiti, se la pensione è liquidata a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti; diciotto mesi, dalla data di maturazione dei previsti requisiti, se la pensione è liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Per la fruizione della NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, l’Inps richiama le indicazioni fornite nella circolare n. 142/2015, paragrafo 11, affermando che è possibile fruire della NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
NASpI e pensione dei lavoratori c.d. precoci
Il DL 4/2019 si è occupato anche dei lavoratori precoci, prevedendo, art.17, che tali lavoratori che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti necessari.
Viste le particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall’accesso al beneficio, va precisato che la decadenza della NaSpI scatta dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.
In ogni caso, l’erogazione del trattamento pensionistico rende incompatibile la percezione della NASpI.
NASpI e assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso per scelta in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata. Quindi, in tale caso, non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. d), del D.Lgs n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), considerato che il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Invece, nel caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia, La NaSpI decade.
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