MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DI COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

  1. Obbligo prima della riapertura dell’attività, di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti. La sanificazione dovrà avvenire in conformità al protocollo del 14.03.2020 emanato dal Governo e alla circolare 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute. Non è obbligatorio avvalersi di una ditta specializzata per questa tipo di operazione. E’ opportuno che il datore di lavoro registri gli interventi eseguiti di sanificazione e pulizie indicando giorno, ora e superfici trattate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% (es. candeggina opportunamente diluita) dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
  1. Divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  1. E’ preferibile che lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
  1. Obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  2. Obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  3. Auspicabile e nei limite del possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  4. Obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  5. Obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  6. L’accesso a negozi e attività commerciali è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
  7. Obbligo di fornire la necessaria informazione per garantire il distanziamento tra le persone in attesa di entrata, e avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
  8. Obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. Alla luce di quanto detto finora, si dovranno integrare i manuali di autocontrollo (per le attività alimentari) e i DVR (per tutte le attività che hanno almeno un lavoratore).
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