Nuovo decreto del 22 marzo, indicazioni per le deroghe alla chiusura

EMERGENZA CORONAVIRUS

NUOVA STRETTA SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CON IL DECRETO DEL 22 MARZO 2020

 

Facciamo chiarezza: ecco quali sono le attività che possono rimanere aperte. Le nuove disposizioni in vigore fino al 3 aprile + comunicazione alla Prefettura per le deroghe
Gentile associato,

il DPCM 22 marzo 2020 annunciato dal Presidente del Consiglio Conte durante la Conferenza stampa di sabato notte è stato pubbicato in Gazzetta Ufficiale (torniamo ad invitarvi a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/ascomconfcommercio.grosseto/?ref=bookmarks per rimanere aggiornati in tempo reale).

Come previsto, esso impone la sospensione di altre numerose attività produttive ed anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto da lunedì 23 marzo fino al prossimo 3 aprile.

Fra le attività obbligate a fermare la produzione ci sono l’edilizia, il calzaturiero e il nautico.

Le imprese avranno tre giorni, ovvero fino al 25 marzo, per la sospensione, “compresa la spedizione della merce in giacenza”, si legge nel testo.

Prolungata al 3 di aprile la chiusura delle attività di bar e ristoranti.

Si specifica inoltre che è comunque possibile continuare l’attività se in modalità smart working e che tutti i negozi, compresi quelli chiusi dal 12 marzo (abbigliamento incluso, cartolerie, librerie ect) possono effettuare consegne a domicilio. È consentito, infatti, il commercio con ordini per corrispondenza, telefono, mail.

In sintesi:

  • Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal DPCM 11 marzo. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni.
  • Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell’allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO.
  • Continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1 così come le attività professionali.
  • Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali…), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell’Allegato 1, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  • Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”. Possono continuare a svolgere ulteriori attività funzionali e ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto che può sospenderle quando non ravvisi le condizioni previste dalla norma.
  • Il Prefetto può inoltre permettere l’attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa.
  • Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).
  • CONSEGNE A DOMICILIO: tutti i negozi, compresi quelli chiusi dal 12 marzo (abbigliamento incluso, cartolerie, librerie ect) possono effettuare consegne a domicilio. È consentito, infatti, il commercio con ordini per corrispondenza, telefono, mail.
  • Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.

Leggi, nel dettaglio, il testo del decreto, l’elenco delle attività che possono rimanere aperte (allegato 1) e l’Ordinanza del Ministero della Salute, con lo stop agli spostamenti tra comuni.

 

DPCM 22 MARZO 2020

ALLEGATO 1

ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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LE DEROGHE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATE

Come detto sopra, il DPCM del 22 marzo dispone nuove misure sulle attività produttive industriali e commerciali, sospendendo l’attività di alcuni settori produttivi, consentendo invece il proseguimento di quelle ritenute essenziali.

Mentre per le attività già espressamente autorizzate dall’art. 1, lett. a) del DPCM non è necessario compiere nessun adempimento formale, le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse (allegato 1 dello stesso DPCM) nonché dei settori dei servizi essenziali e di pubblica utilità (lettera e) DPCM), DEVONO inviare comunicazione di proseguimento alla Prefettura di Grosseto scrivendo alla casella di posta elettronica certificata protocollo.prefgr@pec.interno.it.

Analoga comunicazione dovrà essere presentata nel caso di impianti a ciclo produttivo continuo presenti nel territorio provinciale, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività.

Si invita ad indicare nell’oggetto delle comunicazioni e delle richieste di cui sopra la seguente dicitura: RICHIESTEDPCM

Si veda sotto, nel dettaglio, la comunicazione della PREFETTURA DI GROSSETO, mentre qui puoi scaricare un fac simile di comunicazione (SCARICA FAC SIMILE).

SCARICA QUI PDFmodello_comunicazione_lettere_d_e_g_dpcm_22_marzo_2020_gr-2

 

prefettura

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