Il DPCM 22 marzo 2020 annunciato dal Presidente del Consiglio Conte durante la Conferenza stampa di sabato notte è stato pubbicato in Gazzetta Ufficiale.
Come previsto, esso prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali ed anche produttive ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Le disposizioni hanno effetto dal 23 marzo (lunedì) fino al prossimo 3 aprile.
In sintesi:
- Per le attività commerciali, rimane possibile esercitare le attività già previste dal DPCM 11 marzo. Pertanto possono aprire supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati (frutta, verdura, pescherie, macellerie, ecc.), oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e tutte le altre tipologie descritte nelle nostre precedenti comunicazioni (fatte sale le ordinanze del presidente della regione e del sindaco di Siracusa: Ordinanza del Presidente della regione n. 6 del 19.03.2020 art.3).
- Per quanto riguarda il commercio all’ingrosso, possono operare solo le tipologie previste nell’allegato al nuovo decreto identificate da specifici codici ATECO.
- Continuano a poter essere operativi gli alberghi e strutture identificate dal codice 55.1 così come le attività professionali.
- Per quanto riguarda le attività produttive (manifatturiere, artigianali, industriali…), sono genericamente sospese salvo quelle previste nell’Allegato 1, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”. Possono continuare a svolgere ulteriori attività funzionali e ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto che può sospenderle quando non ravvisi le condizioni previste dalla norma.
- Il Prefetto può inoltre permettere l’attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa.
- Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).
- Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentito, quindi, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.
Leggi, nel dettaglio, il testo del decreto, l’elenco delle attività che possono rimanere aperte (allegato 1) e la nuova ordinanza del Ministero della Salute, con lo stop agli spostamenti tra comuni.
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