Registro dei titolari effettivi, comunicazione obbligatoria  entro l’11 dicembre    

E’ operativo il “Registro dei titolari effettivi”, istituito presso le Camere di commercio italiane.
Questo porta ad un nuovo obbligo: entro l’11 dicembre 2023 sono obbligati ad iscriversi al suddetto “Registro dei titolari effettivi” gli amministratori di società di capitali, fondatori, rappresentanti e amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust.
L’adempimento, che trova ragione nell’ambito delle misure antiriciclaggio, deve essere assolto dagli amministratori delle aziende con la loro firma digitale.

E’ FONDAMENTALE AVERE LA FIRMA DIGITALE (SMART CARD)
Se non hai la firma digitale o se hai dubbi sulla validità di quella che hai, contattaci. Ti ricordiamo che in Confcommercio Grosseto abbiamo attivo il servizio rilascio o rinnovo della firma digitale, previo appuntamento. Per richiedere un appuntamento scrivi a chiara.pecchi@confcommerciogrosseto.it lasciando nominativo e numero di telefono per essere ricontattati.

COSA COMUNICARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER ESSERE INSERITI NEL REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI
Oggetto della comunicazione dovranno essere i dati anagrafici della persona/persone identificata/identificate quale titolare effettivo, l’entità della partecipazione detenuta, ovvero le modalità di esercizio del controllo.
Dati ed informazioni comunicate dovranno essere confermati annualmente ed entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione effettuata; per le società di capitali la conferma potrà essere presentata contestualmente all’adempimento per il deposito del fascicolo di Bilancio.
I diritti di segreteria applicati dalle Camere di commercio ammontano ad € 30,00 per ciascuna comunicazione; non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.
Il Registro dei titolari effettivi potrà essere consultato da tutti i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (art 3 dlgs 231/2007) previo accreditamento e dalle autorità di controllo.

SANZIONI IN CASO DI OMESSA COMUNICAZIONE
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art 2630 C.C.) con la sanzione amministrativa da 103 ad 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art 5, Legge 689/1981).
Se la comunicazione è trasmessa nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione sarà ridotta ad 1/3.

Il Registro dei titolari effettivi è stato istituito anche in Italia nell’ambito delle iniziative volte a prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

PER LE IMPRESE ASSOCIATE CHE HANNO LA CONTABILITA’ IN CONFCOMMERCIO GROSSETO
Sempre riguardo alla comunicazione obbligatoria dei Titolari effettivi, i nostri uffici si stanno già occupando delle pratiche relative alle imprese che hanno il servizio contabilità affidato a noi.  Saranno contattate in questi giorni per venire a firmare i documenti.
 

CHI VUOLE SAPERNE DI PIU’
InfoCamere ha organizzato un webinar sull’argomento in programma il 22 novembre. Per maggiori info e per iscrizioni:  https://www.lg.camcom.it/notizie/dire-ambiente-unico-compilazione-pratiche-comunicazione-della-titolarita-effettiva-webinar-22-novembre

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