Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, c.d. “Liquidità” recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2020 e trasmesso alla Camera (AC.2461), e assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive per l’avvio dell’iter di conversione in legge.
Il Provvedimento è così strutturato:
– Capo I: Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1 – 3);
– Capo II: Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID19 (artt. 4 – 14);
– Capo IIII: Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (artt. 15 – 17);
– Capo IV: Misure fiscali e contabili (artt. 18 – 35);
– Capo V: Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (artt. 36 – 37);
– Capo VI: Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38 – 44);
Al fine di consentire un’agevole e rapida conoscenza delle disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato, si segnalano:
1. Misure per agevolare l’accesso delle imprese ai finanziamenti – garanzie da parte dello Stato
• Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese In estrema sintesi, la garanzia rilasciata da SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, a servizio del finanziamento richiesto, è inversamente proporzionale al livello di fatturato delle imprese richiedenti: – non potrà superare il valore più grande fra il 25% del fatturato e il 200% dei costi del personale – è rilasciata fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, che non potranno essere erogati a imprese titolari di esposizioni deteriorate nei confronti della banca o in crisi secondo i parametri del Reg. Ue n. 651/2014; – è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e coprirà l’importo del finanziamento, per capitale, interessi ed oneri accessori, nella misura del 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato, dell’80% per le aziende con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi e 70% per le più grandi; – il rilascio della garanzia è subordinato a tre vincoli: (i) niente dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento; (ii) accordi sindacali finalizzati alla gestione dei livelli occupazionali, (iii) finanziamenti solo per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; – SACE potrà rilasciare garanzie fino a 200 miliardi, di cui almeno 30 dovranno esser destinati alle PMI che abbiano già esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia. Occorre tuttavia segnalare che l’intervento della SACE è considerato in deroga agli aiuti di Stato, dunque, per essere concretamente operativo, occorrerà attendere l’approvazione da parte di Bruxelles.
• Art. 13 Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia La disposizione abroga l’art. 49 del D.L. “Cura Italia”, pur riprendendone l’impianto, estendendo e rafforzando le misure ivi previste con riferimento al Fondo di Garanzia per le PMI. In particolare, rimangono ferme alcune delle disposizioni già previste con il “Cura Italia” come, ad esempio, la gratuità della garanzia, l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa, nonché la possibilità (a determinate condizioni) di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione.
Tra le novità più significative, introdotte con il Decreto in commento, figura l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 e l’innalzamento dei livelli di garanzia come di seguito indicato:
− previa autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L’importo totale delle predette operazioni non può superare, alternativamente: i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019; ii) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel medesimo anno; iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiori a 499;
− per le imprese che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la suddetta garanzia potrà esser cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dai Confidi con possibilità di arrivare quindi ad una garanzia che copra l’intero finanziamento (90% statale + 10% confidi). Detta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario;
− per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro è prevista una garanzia del fondo a copertura del 100%, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, a condizione che l’importo erogato non superi il 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e che l’inizio del rimborso del capitale sia fissato non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata fino a 72 mesi. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo. La misura, per essere efficace, deve essere autorizzata dalla Commissione Europea.
2. Misure fiscali e contabili
• Art. 11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito La disposizione prevede la sospensione dei termini di pagamento dei titoli di credito (quali ad esempio vaglia cambiari, cambiali e altri), ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile dell’anno in corso, ed emessi prima della data odierna (data di entrata in vigore del provvedimento). La norma precisa che la sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
• Art. 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi La norma è diretta a sostenere i soggetti che hanno subito una crisi di liquidità a causa delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. In particolare, nel comma 1, si prevede in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 relativi ai:
− versamenti in autoliquidazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;
− versamenti in autoliquidazione dell’IVA (per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è disposta la sospensione dei versamenti IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi);
− contributi previdenziali e assistenziali;
− premi per l’assicurazione obbligatoria. Le medesime sospensioni sono previste anche per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50% (secondo gli stessi parametri sopra individuati), e per tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo. Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Restano ferme le sospensioni precedentemente disposte con il D.L. n. 9/2020 e con il D.L. n. 18/2020 (cfr. Circolare Fipe n. 26/2020) solo per i soggetti beneficiari che non rientrino nei nuovi parametri stabiliti dalla disposizione in commento.
• Art. 19 Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo Per i soggetti con il dominio fiscale, legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (dPdR n. 600/1973 artt. 25 e 25 bis) da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o a queste assimilabili. L’ammontare delle ritenute in questione dovrà essere versato entro il 31 luglio 2020 in un un’unica soluzione oppure fino a 5 rate mensili massimo a partire dal mese di luglio 2020 senza sanzioni ed interessi.
• Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti Prendendo atto dell’emergenza epidemiologica in corso, la disposizione consente di considerare regolarmente e tempestivamente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’art. 60 del D.L. “Cura Italia”, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
• Art. 22 Termini di consegna e di trasmissione telematica della CU 2020 Per l’anno 2020 il termine di rilascio della Certificazione Unica è prorogato al 30 aprile 2020 e la sanzione connessa alla tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche non si applica se queste sono trasmesse entro il suddetto termine del 30 aprile 2020.
• Art. 30 Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro Il credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario è riconosciuto anche in caso di acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
3. Misure d’interesse in materia di lavoro
• Art. 41 Disposizioni in materia di lavoro L’assegno ordinario del Fondo d’Integrazione Salariale e il trattamento d’integrazione salariale della Cassa Integrazione Salariale in Deroga ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 sono erogabili anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Le domande di Cassa Integrazione Salariale in Deroga presentate ai sensi dell’art. 22 comma 4 del D.L n. 18/2020 sono esenti dall’imposta di bollo.
4. Altre misure di possibile interesse
• Integrale rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021 (art. 5). Tale scelta si è resa necessaria in quanto si è constatato che al cessare dell’epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie non verranno meno nel breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio, ragione per cui risulta indispensabile posticipare non solo il meccanismo c.d. di allerta (volto a provocare l’emersione anticipata della crisi dell’impresa) ma tutta la nuova disciplina concorsuale in quanto, il complessivo contesto economico-finanziario frusterebbe la finalità del nuovo Codice di consentire un salvataggio quanto più ampio possibile delle aziende.
• Viene stabilita l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, salvo quando l’istanza sia stata presentata dal p.m. come richiesta di misure cautelari sul patrimonio del debitore (art. 10).
• Come annunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 7 aprile, conformemente al considerando 3 del Reg. Eu n. 452/2019, sono stati rafforzati i poteri di controllo dello Stato italiano nei “settori di rilevanza strategica” tramite l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione statale anche le operazioni relative ai settori finanziario, creditizio, assicurativo, delle infrastrutture, energia, trasporti, sicurezza alimentare, ed altri, così da evitare che un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o l’ordine pubblico nazionale (art. 15-17).
• Il perdurare delle limitazioni imposte per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha altresì imposto un’ulteriore proroga dei termini processuali penali, civili, amministrativi rispetto a quelli originariamente previsti nel Cura Italia (artt. 36 e 37).
La Fipe è già intervenuta su tutti i principali organismi di stampa esprimendo riserve sull’impianto previsto degli interventi, in particolar modo per quelli inerenti la liquidità, che si ritiene essere eccessivamente gravati da passaggi burocratici che inevitabilmente allungheranno i tempi di erogazione del credito. In proposito la Federazione, in collaborazione con Confcommercio, si riserva di intervenire in sede di conversione con emendamenti migliorativi.
Per maggiori approfondimenti, si trasmette in allegato la Circolare dell’ABI specificamente rivolta agli artt. 1, 4 e 13 del Provvedimento in commento e si rinvia alla lettura integrale del testo del Decreto Legge.
SCARICA LA CIRCOLARE allegato-circo-52-20-_dl-liquidita_-circolare-abi-9-aprile-2020_