Verbale di intesa art. 66 bis CCNL TDS – località a prevalente vocazione turistica

contratto-aprogetto-800x500_cIl 17 aprile 2019 è stato sottoscritto, come peraltro richiesto da numerosi territori al fine di poter avviare i confronti in sede locale, vista l’imminenza della stagione estiva,  un verbale di intesa (allegato) tra Confcommercio Imprese per l’Italia e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nel quale le Parti:

  • hanno confermato la validità e piena applicabilità dell’articolo 66 bis del CCNL Terziario;
  • hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Difatti, il D.L. n. 87/2018, ha modificato la durata massima dei contratti a tempo determinato e la disciplina delle proroghe e dei rinnovi, e pur reintroducendo il regime delle causali, ha continuato a mantenere le deroghe previste dal D. Lgs. n.81/2015 in materia di stagionalità, sia legale che contrattuale.

Pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell’art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); ai c.d. stop&go (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2).

 

Scarica qui il verbale di intesa Accordo-66-bis-17-04-2019

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