Abolita la licenza fiscale UTIF per la somministrazione o vendita di alcolici

Buone notizie per chi vuole aprire un’attività di vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande: il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 ha introdotto un’importante semplificazione per quanto riguarda il settore della somministrazione e della vendita al dettaglio di bevande alcoliche, eliminando definitivamente la necessità di ottenere la licenza fiscale UTIF. Questa novità normativa, che interviene direttamente sull’articolo 29 del Testo Unico Accise (TUA), solleva i gestori di attività come bar, ristoranti, pub, pizzerie e strutture ricettive dall’onere di presentare una specifica denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Come confermato dalla circolare n. 13/2025 dell’ADM, il regime precedente — che imponeva il rilascio di un titolo abilitativo previo pagamento dell’imposta di bollo — è stato ufficialmente superato. In base alle nuove disposizioni, chi intende vendere prodotti alcolici (inclusi liquori, distillati, birra e vini speciali) assolve ogni obbligo fiscale semplicemente inoltrando la consueta comunicazione di inizio attività allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Sarà poi compito del SUAP inoltrare la documentazione necessaria agli uffici doganali competenti, rendendo superfluo il rilascio della vecchia licenza cartacea soggetta a bollo.

Questo cambiamento segna la fine di un percorso normativo piuttosto altalenante: se nel 2017 la Legge Concorrenza aveva già tentato di eliminare tale obbligo, il Decreto “Crescita” del 2019 lo aveva successivamente reintrodotto, costringendo gli esercenti a una doppia procedura o all’attesa di un documento formale da parte delle Dogane. Anche se negli ultimi anni era stata permessa una parziale integrazione tra SCIA e denuncia fiscale, il procedimento si concludeva comunque con l’emissione di una licenza fisica. Con il nuovo assetto operativo, in vigore dal 1° gennaio 2026, scompare definitivamente sia il titolo autorizzativo dell’Agenzia delle Dogane sia l’obbligo di versare l’imposta di bollo, poiché non è più prevista la presentazione diretta della denuncia all’ADM. Tale snellimento burocratico comporterà, secondo le stime tecniche, una riduzione del gettito fiscale di circa un milione di euro all’anno a causa del mancato incasso dei bolli, confermando la volontà del legislatore di alleggerire i costi e i passaggi amministrativi per le imprese del territorio.

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