Nuovo adempimento obbligo dichiarazione imposta di soggiorno: si avvicina la scadenza del 30 settembre

Si tratta del nuovo adempimento che riguarda tutti gli operatori della ricettività che riscuotono la tassa di soggiorno, i quali sono tenuti da quest’anno a presentare una dichiarazione annuale all’Agenzie delle Entrate segnalando l’importo di quanto riscosso 


Si ricorda che al 30 settembre 2022 è fissata la scadenza per l’invio della dichiarazione telematica dell’imposta di soggiornoriscossa nelle annualità 2020-2021 (precedentemente era stata fissata al 30 giugno e poi posticipata, come da nostra precedente comunicazione).
Si tratta del nuovo adempimento annuale per tutti gli operatori della ricettività.
A partire dal 2023, la dichiarazione di quanto riscosso nell’anno precedente dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Come effettuare la dichiarazione
La dichiarazione va effettuata online sul sito www.agenziaentrate.gov.it/ compilando la modulistica che si trova nell’area riservata di Fisconline, Sezione Area servizi, sezione dichiarazioni. 
Attenzione: l’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o da chi ha delega fiscale (ruolo in genere ricoperto dai commercialisti). 

I soggetti obbligati
L’obbligo della dichiarazione ricade sui seguenti soggetti:

  • Titolare di una impresa ricettiva di cui alla legge 86/2016 (a titolo esemplificativo: hotel, campeggi, case vacanze, residence, residenze d’epoca, b&b professionali e affittacamere professionali, ostelli e case per ferie) 
  • Titolari di attività non professionali di b&b e affittacamere 
  • Titolari di Agriturismo 
  • Chi esercita attività di locazione turistica con P.iva 
  • Chi esercita attività di locazione turistica senza P.iva 
  • Mediatori che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali di locazioni turistiche relativamente alle intermediazioni che avvengono tra privati (mediatori che intervengono nel pagamento).

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha appena pubblicato le Faq che vanno a chiarire alcuni punti importanti. LEGGI QUI LE FAQ.
Prima di tutto, CHI NON E’ TENUTO QUEST’ANNO a presentare il nuovo modello:

  1. Con le risposte 8 e 9 viene precisato che, considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo dichiarativo all’Agenzia delle Entrate, coloro che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la nuova dichiarazione telematica. “Al di fuori di questo caso, i contribuenti dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione dell’imposta o del contributo di soggiorno”.
     
  2. Nei casi in cui il Comune abbia sospeso l’applicazione della tassa di soggiorno a causa degli effetti della pandemia (risposta 14 delle Faq).

Altri chiarimenti importanti riguardano la risposta 1 e la 27, dove si legge che per le annualità 2020 e 2021 si devono presentare n. 2 dichiarazioni, una per ogni anno di riferimento (non va fatto il cumulativo delle due annualità). Inoltre nel caso in cui non si siano registrate presenze, la dichiarazione deve essere comunque inviata in quanto finalizzata all’attività di controllo.

>> Per coloro che usufruiscono del nostro servizio Contabilità: stiamo già lavorando per l’invio della loro dichiarazione telematica e saranno contattati a breve per terminare la pratica.

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