Pubblicazione contributi pubblici ricevuti: avviso scadenza il 30 giugno

Il 30 giugno, come ogni anno, è il termine per l’adempimento degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute superiori a 10.000 euro



Il 30 giugno 2023 scade il termine per le aziende per pubblicare sul proprio sito internet l’elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio 2022, come previsto dalla Legge 124/2017.

CHI SONO I SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE 

Tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio che hanno incassato aiuti di Stato di importo complessivo superiore a 10.000 euro su base annua e secondo il criterio di cassa.
In particolare, sono soggetti a pubblicazione: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

PER COLORO CHE NON HANNO UN PROPRIO SITO INTERNET:  
Alle imprese (esclusivamente nostre Associate) che non hanno un proprio sito Internet, Confcommercio Grosseto mette a disposizione esclusivamente una sezione del proprio sito dove pubblicare i contributi ricevuti.
Chi è interessato può SCARICARE QUI LA SCHEDA  e, debitamente compilata dal proprio commercialista e sottoscritta, deve inviarla all’indirizzo di posta elettronica contributi.pubblici@confcommerciogrosseto.it   entro e non oltre il 27 giugno.  

>> Specifichiamo che agli associati che usufruiscono del nostro servizio di Contabilità stiamo già predisponendo gratuitamente la modulistica.

LE SANZIONI
L’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.


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