Sugli “alberghi sanitari” e “hotel Covid” + come gestire un caso sospetto di covid

La Regione Toscana ha approvato con la delibera 694 (vedi in fondo) i requisiti e modalità di accesso per gli “alberghi sanitari” e gli “hotel Covid”.
Poche sono le differenze rispetto alla precedente formulazione in vigore dalla prima fase dell’emergenza, tra le quali si segnala le definizioni di “albergo sanitario” (destinato a persone positive, ma asintomatiche o paucisintomatiche) e “hotel Covid” (destinato a persone non positive ma che necessitano di isolamento, personale medico sanitario, volontari della protezione civile e cittadini italiani residenti all’estero).
Altra novità riguarda la possibilità che le strutture ricettive possano convenzionarsi, per essere adibite a “albergo sanitario” o “hotel Covid”, con soggetti privati quali tour operator, compagnie aeree o di navigazione, compagnie assicurative ecc. Questi ultimi soggetti sosterranno i costi inerenti alla permanenza degli ospiti. Tutti i servizi necessari dovranno essere gestiti nell’ambito della convenzione di natura privata sottoscritta tra la struttura ricettiva ed il soggetto privato.
Qualora una struttura ricettivo-alberghiera fosse convenzionata con un soggetto privato, l’Azienda sanitaria USL competente per territorio dovrà verificare il rispetto dei requisiti previsti e garantire la sorveglianza sanitaria sui casi Covid, a titolo gratuito per l’impresa.
Nella stessa delibera all’allegato b) sono state approvate le linee di indirizzo per la gestione di casi sospetti nella popolazione turisticariassunte qui.

PER APPROFONDIMENTI – SCARICA QUI SOTTO:

 

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