Somministrazione o vendita ai minori di 18 anni (illecito amministrativo)
L’art.14-ter della L. 125/2001 così come modificato dall’art.12 D.L. 14/2017, prescrive il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Per ottemperare correttamente a tale prescrizione, l’esercente all’atto di acquisto deve chiedere l’esibizione di un documento di identità all’avventore che voglia acquistare o consumare in loco una bevanda alcolica; tale richiesta può essere evitata solo nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
L’inosservanza di tale divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro. Qualora il fatto sia commesso più di una volta, si applica una sanzione pecuniaria più consistente (da 500 a 2.000 euro) e potrà anche essere prevista la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.
Somministrazione a minori di 16 anni (illecito penale)
Qualora la bevanda alcolica venga somministrata ad un minore di 16 anni, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l’operatore incorre in una responsabilità penale, che può comportare la condanna alla pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o alla pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni, ovvero alla pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi (art. 689 c.p., comma 1, e art. 52, comma 2, lettera b), D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Potrebbe anche incorrere nella sospensione dall’esercizio, mentre nel caso di reiterazione è prevista altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro. Ciò vale anche nei casi in cui la somministrazione al minore di anni 16 avvenga tramite un distributore automatico che non consenta la rilevazione dei dati anagrafici mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
Divieto di adibire i minori alla somministrazione di bevande alcoliche
Ai sensi dell’art. 188 R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS), “i minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio”.
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche a infermi di mente
L’art.689 c.p., oltre a disciplinare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, punisce con le medesime sanzioni l’operatore che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità.
Divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Le medesime pene di cui al capoverso precedente sono previste per chiunque somministri bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza. Qualora il colpevole sia un esercente, un’osteria o altro pubblico spaccio di cibi e bevande, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio.
Limiti agli orari di somministrazione e vendita
Ai pubblici esercizi (agriturismo e circoli) è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00. Le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20.000 euro e, in caso di recidiva, con la sospensione dell’attività da 7 a 30 giorni.
Gli esercizi di vicinato (ovvero i negozi con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati), invece, non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche per un arco temporale ancora più esteso, dalle 24:00 alle 06:00; mentre le aree di servizio in autostrade e superstrade hanno il divieto assoluto di somministrazione superalcolici, il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2:00 alle ore 6:00 e il divieto di vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle 22:00 alle 6:00.
* Fanno eccezione eventuali limiti più stringenti imposti a livello locale dalle Autorità per particolari esigenze di sicurezza.
** I limiti di orario descritti per pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi di vicinato non si applicano alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Tabelle alcolemiche e precursori
Nei locali con orario di apertura che si prolunga oltre le ore 24:00, è obbligatorio esporre le cosiddette “tabelle alcolemiche” e mettere a disposizione dei clienti (anche a pagamento) i “precursori” (c.d. etilometri o alcol test), facendo attenzione alla loro data di scadenza.
L’inosservanza dell’obbligo espone l’esercente alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro.
Per maggiori informazioni e per il ritiro gratuito delle tabelle informative e delle tabelle alcolemiche riservate agli associati Fipe Confcommercio Grosseto, chiamare il numero 0564 470111 oppure scrivere a comunicazione@confcommerciogrosseto.it.