Verso il 31 dicembre: le regole per i ‘botti’ di fine anno

Se possiamo dire che il Natale è ormai arrivato, si può fare quasi altrettanto per la notte più lunga dell’anno: quella del 31 dicembre che segnerà il passaggio al 2024. Una notte di musica, divertimento e in molti casi anche giochi pirotecnici. Ricordando proprio l’abitudine all’uso dei ‘botti’, Confcommercio Grosseto richiama l’attenzione degli associati e dei cittadini in genere sulla vendita, l’acquisto e l’utilizzo di questi dispositivi che possono rivelarsi anche molto pericolosi. Lo fa ricorrendo a una specifica circolare del ministero dell’Interno che come ogni anno viene emessa dal Viminale in questo periodo.

“Sul mercato – dicono dall’associazione di via della Pace – ad oggi, esistono diverse tipologie di materiali pirotecnici: articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, e prodotti di IV e V categoria riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)”.

“Per quanto attiene alla prima tipologia – specificano da Confcommercio Grosseto  – è bene ricordare che si intendono lecitamente immessi sul mercato gli articoli pirotecnici con marcatura CE di cui è stata inviata regolare e preventiva comunicazione alla Prefettura competente per territorio da parte dell’operatore economico insediato sul territorio nazionale. Spetta agli importatori e ai distributori l’obbligo di fornire tutte le informazioni e la relativa documentazione (in lingua italiana o in una lingua comprensibile per l’Autorità) che attesti la conformità del prodotto pirotecnico. Deve essere chiaro che la norma esclude da questo obbligo i titolari degli esercizi di vendita al dettaglio che non rientrino nella categoria né di importatore né in quella di distributore”.

Il secondo gruppo di prodotti di categoria IV e V, sprovvisti del marchio CE e non classificabili secondo le categorie europee, vengono riconosciuti come lecitamente detenibili presso depositi autorizzati esclusivamente da un provvedimento del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.53 del TULPS (cfr. circolare pag.5).

I controlli da parte delle autorità preposte cambiano a seconda che si tratti di esercizi di vendita al dettaglio dotati di licenza di pubblica sicurezza oppure di esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza o situati presso aree pubbliche (venditori ambulanti).

Per gli esercizi di vendita al dettaglio dotati di licenza di pubblica sicurezza è fatto divieto di detenere: polveri da mina; alcune tipologie di razzi e petardi; articoli pirotecnici della IV categoria destinati a persone con conoscenze specialistiche; qualsiasi prodotto provvisto di marchio CE delle categorie F4, P2 o T2 destinato a persone con conoscenze specialistiche. Il venditore deve inoltre, dopo aver verificato i titoli ed i documenti necessari per l’acquisto, compilare il registro delle operazioni giornaliere di cui all’art. 55 del TULPS, ad eccezione delle operazioni riguardanti articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE e appartenenti alle categorie F1- F2-T1-P1.

Per quanto concerne, invece, gli esercizi di vendita al dettaglio non muniti di licenza di pubblica sicurezza (i tabaccai, le cartolerie, i supermercati ecc.),  il Ministero dell’Interno con decreto del 4 giugno 2014 ha individuato i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia di prodotti vendibili. Tali esercizi possono detenere e vendere 50 kg netti complessivi di artifici da divertimento, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE: articoli pirotecnici categoria F1; articoli pirotecnici della categoria P1 della sola tipologia di prodotti da gioco; articoli pirotecnici della categoria F2, ad eccezione di alcuni prodotti quali artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a 150 milligrammi (petardi; petardi flash; doppio petardo; petardo saltellante; batterie e combinazioni annesse) e artifici quali sbruffo; mini razzetto; razzo; candela romana; tubi di lancio (tubi monogetto); batterie e combinazioni annesse; articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica: fiamma bengala con NEC non superiore a g 250; bengala a torcia con NEC non superiore a g 250; bengala a bastoncino; carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante inferiore a 150 milligrammi; combinazione di batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a 600 grammi; sostanza pirotecnica desensibilizzata se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante inferiore a 150 milligrammi; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a 250 grammi; 4.7) fontane con NEC non superiore a 250 grammi; dispositivi lancia coriandoli; dispositivo fumogeno con NEC non superiore a 250 grammi.

La medesima tipologia di articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE può essere venduta dai venditori ambulanti, a condizione che le quantità da esporre al pubblico siano di 50 chilogrammi.

Un altro settore sottoposto al controllo delle Autorità è quello dell’e-commerce. La sua regolamentazione disciplina non solo i prodotti che possono essere venduti ma anche le modalità con cui tali beni devono essere spediti.

Infatti, gli articoli pirotecnici che possono essere venduti on line devono appartenere alle categorie F1,F2,F3,T1 e P1 e seguono la normativa vigente in materia, mentre la loro spedizione può essere effettuata esclusivamente per il tramite di un corriere specializzato in trasporto di esplosivi.

Solo gli operatori economici – autorizzati ai sensi dell’art.47 del TULPS – possono acquistare tali prodotti per corrispondenza, a condizione che siano autorizzati a detenerli e nei limiti quantitativi previsti dalla licenza di pubblica sicurezza.

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